Alle evidenze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente da apparecchiature ATM non può riconoscersi valore di prova piena ed esclusiva, come invece era previsto in passato dalla clausola contenuta nelle norme bancarie uniformi, poi eliminata per palese contrasto con l’ art. 2698 cod. civ.. Diversamente, le suddette risultanze informatiche costituiscono un documento assimilabile ai libri contabili i quali, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., possono costituire prova soltanto tra imprenditori. Ne consegue che, laddove il cliente contestati il malfunzionamento dell’apparecchiatura quale causa della mancata erogazione delle banconote, occorre valutare se le suddette risultanze informatiche, in concorso con altri elementi, possano considerarsi attendibili.