Al fine di favorire le relazioni con la clientela, le banche devono adottare, nelle operazioni di estinzione anticipata dei mutui, forme di chiarezza e collaborazione tali da assicurare alla clientela una informazione completa ed esauriente ed evitare così il verificarsi di situazioni di ambiguità (nel caso di specie, in sede di conteggio dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo in essere fra le parti, l'intermediario aveva ricompreso una somma a titolo generico di “rate insolute”, senza specificare a quali mesi la stessa si riferisse. Tale generica indicazione aveva portato ad un equivoco fra le parti, sfociato nelle contestazione del cliente).