In materia di libretti di deposito a risparmio, ai sensi dell’art. 1835 cod. civ., le annotazioni sul libretto fanno piena prova delle operazioni di deposito e prelevamento, di talché, in assenza di annotazione, la prova che un’operazione sia avvenuta deve essere fornita, anche con mezzi diversi, dalla parte del rapporto che ha interesse a opporla. Ne consegue che, laddove si tratti di stabilire se dal libretto è stato compiuto un prelievo, è la banca a dover provare la circostanza, essendo quella contraria (cioè la mancanza di prelievi) assistita da una presunzione relativa.