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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Conto Corrente Bancario | Operazioni anomale | Obblighi di diligenza della banca

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.881

1 Luglio 2011

 

Nel caso in cui risulti accertato che la cliente, di età avanzata, non conosciuta nella banca in quanto recatasi nei locali della stessa solo in occasione dell’apertura dei conti, unitamente al marito cointestatario, oltre dieci anni prima, si rechi presso la banca chiedendo di prelevare una considerevole somma di denaro in contanti senza nemmeno conoscere i numeri dei conti aperti presso la banca, tanto da indurre l’impiegata della medesima banca prima a procedere ad una ricerca, poi a recarsi nell’ufficio del direttore ritenendo evidentemente che l’operazione richiesta necessitasse di un’autorizzazione essendo inusuale e rilevante, tali circostanze di fatto dimostrano il comportamento poco diligente della banca, la quale avrebbe dovuto agire con maggior cautela e quanto meno avvisare il coniuge della cliente dell’operazione anomala che questa era in procinto di compiere. In tal senso, pur non potendosi pretendere che l’istituto di credito si trasformi in controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dalla cliente, è difficilmente contestabile che rientri nei doveri di esecuzione di buona fede gravanti sul mandatario il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l’interesse della correntista.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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