Con Nota n. 19 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (EBA/GL/2019/03).
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli Orientamenti specificano i criteri da adottare per individuare il periodo di fase economica recessiva da utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali selezionando, tra quelli individuati sulla base Regolamento delegato (UE) 2021/930, quello che determina la LGD più conservativa.
Essi integrano e modificano gli Orientamenti dell’EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16).
Nell’ambito degli approcci IRB, gli Orientamenti in esame si applicano ai metodi basati sull’utilizzo di stime della LGD proprie dell’intermediario; essi non si applicano al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione, conformemente all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 minus, come definite all’articolo 1, comma 2, del Regolamento (UE) 2033/2019 (IFR), o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della Direttiva (UE) 2034/2019 (IFD).