Deve escludersi l’applicabilità al contratto di finanziamento concluso tra il cliente e l’intermediario del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 – provvedimento che ha inteso temperare gli effetti del repentino aumento dei tassi dei mutui, venendo incontro alle difficoltà delle famiglie (da qui la dicitura di “decreto anticrisi”), introducendo, tra l‘altro, il “blocco” al 4% del tetto massimo degli interessi sui mutui, applicabile in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (art. 2, comma 2, d.l. 185/2008) anche i mutui rinegoziati – laddove la modificazione delle condizioni contrattuali, e specificamente della misura del tasso di interesse, non è stata determinata dalla conclusione di uno speciale accordo tra le parti, ma si è determinata in relazione al verificarsi di un’ipotesi prevista già in origine nel contratto di mutuo (l’interruzione del rapporto di impiego presso il mutuante).