Laddove nelle condizioni generali del contratto di finanziamento si specifica (art. 10 – Riduzione dello stipendio) che: nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del delegante – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, la quale risulta finalizzato alla copertura del rischio impiego, “comprensivo del rischio di risoluzione del rapporto per decesso del cedente” – il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito e ancora (art. 14 – Surroga dell’assicuratore) che per le somme che l’assicuratore dovesse pagare per effetto della garanzia rischio impiego, la compagnia di assicurazione sarà sostituita all’Istituto in tutti i suoi diritti e privilegi verso il delegante; in tale ipotesi, deve ritenersi che la temporanea cessazione del diritto allo stipendio o riduzione dello stesso costituisce un sinistro temporaneo per il quale non è prevista copertura assicurativa, salvo che lo stesso non si trasformi in sinistro definitivo (es. licenziamento), e che pertanto correttamente l’intermediario abbia provveduto ad “accodare” le quote mensili non versate ed inerenti al periodo di sospensione del rimborso e contestualmente a inviare comunicazioni al cliente e all’amministrazione delegata.