L'Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere in ordine alla mancata attivazione della copertura assicurativa per il caso di rischio impiego, nell’ambito di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. In tal senso va ricordato che il rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento sia prevista espressamente già nell’art. 54 del DPR n. 180/1950, che prescrive per le “cessioni del quinto” una copertura assicurativa contro il rischio di cessazione o riduzione dello stipendio o la “liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente” per garantire la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo debito”.