Non sussiste la responsabilità dell’intermediario del destinatario di un bonifico fraudolentemente disposto a danno dell’ordinante per il mancato blocco dell’ordine pur in presenza di denuncia del carattere fraudolento della disposizione bancaria laddove risulti che tali somme siano state prelevate molto tempo prima della stessa segnalazione, con la conseguenza che rappresentava una condotta assolutamente inesigibile per l'intermediario quella di bloccare i fondi sul conto del destinatario.