Nel caso in cui il cliente abbia sostanzialmente ricevuto il dettaglio delle condizioni negoziali del leasing solo in sede di stipula dell’atto pubblico notarile, deve ritenersi che allo stesso sia stata così tolta, con ogni probabilità, la capacità di comparare l’offerta con altre soluzioni finanziarie fino al momento della stipulazione del contratto, in modo da favorire nel consumatore la scelta più consapevole. Tuttavia laddove, come nel caso di specie, vi sia prova dell’avvedutezza del consumatore, all’atto della sottoscrizione del vincolo contrattuale, della situazione di soggettivo deficit informativo rispetto all’ineundo negozio, deve affermarsi la sicura interruzione di ogni pur ipotizzabile sequenza causale tra il previo comportamento dell’intermediario e la posteriore, cosciente e autoresponsabile determinazione di contrarre, di contrarre anche a condizioni (incerte e) diverse da quelle precedentemente fatte segno di scambio informativo precontrattuale.