In tema di consolidato nazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perdite pregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato le perdite maturate in capo alla consolidata dopo l’esercizio del diritto di opzione per la tassazione di gruppo; queste ultime rilevano automaticamente per legge (ipso iure) nella determinazione del reddito complessivo globale del gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidate di cui all’art. 121 del d.P.R. n. 917/1986, comunicata alla consolidante, in assenza di manifestazione di volontà, attraverso il meccanismo della somma algebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 e 8-bis del d.m. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della consolidante. La rettifica dell’eventuale riporto delle perdite da “consolidato” ex art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla “perdita fiscale consolidata”, è, invece, nella disponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituisce manifestazione di volontà, per la cui rettifica sono necessari i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell’errore ex art. 1428 c.c.