Deve ritenersi precluso all’Arbitro Bancario Finanziario di conoscere il merito di qualsivoglia domanda che non assuma, anche soltanto per relazione, connotati di autonomo atto, sostanziandosi in sola attività di deposito di documenti (nel caso di specie, il ricorrente, non ha dato “contenuto” alcuno all’atto di parte col quale ha introdotto il procedimento avanti all'ABF, onde l’”istanza”, che del contenuto minimo e inalienabile di ogni atto di parte dev’essere componente (art. 125, 1° comma, c.p.c.), viene a mancare).