Il legittimo esercizio dello ius variandi presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.). L’onere della prova circa l’invio della comunicazione in discorso grava sulla banca. In difetto, tra le parti continuano a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite.