Il fatto che la banca, poco dopo i fatti contestati, introduca ulteriori e più avanzate misure di sicurezza per i conti correnti con operatività on line (quali, ad esempio, il c.d. “token”), appare circostanza idonea a comprovare, nel caso di specie, la mancata adozione, da parte della stessa banca, di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del sistema informatico e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dello stesso da parte di terzi, in violazione dei suoi doveri di custodia del patrimonio del cliente da adempiersi secondo i criteri della diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2).