In caso di segnalazione presso la CRIF del nominativo del cliente, sebbene l’art. 4, comma 7 del Codice Deontologico in materia di informazioni creditizie non preveda testualmente l’invio del cd. “preavviso di segnalazione” mediante raccomandata, deve ritenersi che, affinché esso assolva allo scopo garantistico per il debitore di informativa preventiva, sia necessaria una trasmissione curata secondo formalità tali da assicurarne autonomo rilievo e sicura tracciabilità, quanto meno in termini di affidamento a chi è incaricato di curarne l’invio (nel caso di specie, la banca aveva trasmesso al debitore il preavviso di segnalazione, ma solo tramite posta ordinaria).