L’accordo di rinegoziazione del tasso di interesse da applicare al rapporto di finanziamento si limita a “regolare” le modalità di esecuzione, la durata e l’articolazione del piano di ammortamento, incidendo sul contenuto accessorio del contratto originario, dovendosi escludere qualsiasi effetto novativo. Ne consegue che l’accordo con il quale è stato rinegoziata la tipologia di tasso e modificato conseguentemente il piano di ammortamento di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di un’abitazione ad uso personale, non avendo effetto novativo, non può attribuire, al rapporto di finanziamento stipulato il 31 gennaio 2005, data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 7/2007, dovendosi escludere l'invocato regime di nullità per l'applicazione di penale di estinzione di cui all’art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.