In difetto del necessario, preventivo, avviso da darsi al debitore circa l’imminente registrazione dei dati nei sistemi informativi creditizi, con indicazione che, soltanto trascorsi quindici giorni dal ridetto avviso, la segnalazione potrà essere resa accessibile (cfr. Art. 4, comma 7, “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti”), il danno da carenza di preventiva informazione deve ritenersi sussiste nel caso in cui la modestissima entità del debito (nel caso di specie, circa 50 euro) avrebbe certamente consentito al cliente – ove tempestivamente avvisato – di evitare ogni iscrizione in centrale rischi (sulla cui opportunità, a fronte di una così modesta addotta esposizione, c’è comunque da dubitare, nella prospettiva di una leale esecuzione del rapporto).