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Dossier

Contestazione | Home banking | Responsabilità della banca | Circostanze rilevanti

Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.799

30 Giugno 2011

 

In caso di contestazione circa operazioni di bonifico eseguite a mezzo il servizio di home banking, nessuna responsabilità può essere imputata alla banca laddove: la stessa abbia provveduto tempestivamente ad inviare al cliente un messaggio di avvertimento (c.d. alert) a mezzo posta elettronica il giorno stesso in cui è stato impartita la prima disposizione di bonifico poi risultata non autorizzata; a fronte della ricezione di tale messaggio, il cliente non si è prontamente attivato per segnalare l’operazione non autorizzata; la banca, dimostrando particolare scrupolo, diligenza ed attenzione, abbia rilevato prontamente l’anomalia dei due bonifici disposti a favore del medesimo beneficiario estero del precedente bonifico e procedendo così al loro blocco prima dell’esecuzione; quanto al primo bonifico disposto, questo, per causale ed importo, non poteva ragionevolmente destare alcun sospetto nella banca, anche in considerazione dell’attività condotta dal cliente.


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