Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 dicembre 2021, il Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.
In particolare, l’articolo 5 del Regolamento PRIIPs prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID).
L’articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento sopracitato esenta le società di gestione, le società d’investimento, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall’obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 (regime transitorio).
Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio.
Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d’investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo.
La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1° luglio 2022, ma è importante rispecchiare l’esigenza di dare alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all’obbligo di redigere un KID.
Allo scopo di garantire che l’esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, è necessario prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.