Deve ritenersi inammissibile la pretesa del cliente di rinegoziare un rapporto ormai cristallizzato dal recesso da parte dell’intermediario dal conto corrente e dalla revoca di ogni affidamento già concesso, trattandosi di rapporti ormai definitivamente risolti (nel caso di specie, l’intermediario, dopo numerosi documentati tentativi di avere contatti con il cliente in ordine ad “un perdurante andamento negativo dei rapporti”, gli aveva, prima, comunicato la revoca degli affidamenti concessi invitandolo a coprire le proprie posizioni debitorie, e dopo, non avendo avuto alcun riscontro a tale comunicazione, aveva dichiarato formalmente di recedere dal conto corrente, chiedendo la copertura della posizione debitoria relativa al prestito finanziario già concesso al cliente).