Nelle ipotesi in cui l’intermediario che abbia ricevuto la proposta del cliente di variare la periodicità delle scadenze e modificare corrispondentemente l’ammontare delle rate periodiche di un mutuo, vi dia esecuzione, non occorre alcuna sottoscrizione dell’accordo da parte del proponente. Anche se l’intermediario dà inizio all’esecuzione delle variazioni senza una preventiva comunicazione di accettazione della proposta, la modifica delle condizioni contrattuali deve ritenersi validamente concordata, se successivamente viene data al cliente notizie delle avvenute variazioni mediante comunicazione univoca, quale deve ritenersi l’invio, alla nuova scadenza prorogata, della quietanza che attesti il nuovo ammontare della rata di ammortamento.