Relativamente all’obbligo dell’intermediario di comunicare l’esito dell’istruttoria all’interessato e sulle formalità da osservare, non si rinvengono apposite procedure che fissino i tempi e le modalità di comunicazione. Ne consegue che, la comunicazione del diniego del rinnovo del finanziamento avvenuta "per le vie brevi", non appare suscettibile di essere qualificata come illecita o illegittima.