Il meccanismo previsto dall’art. 118 TUB presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal corretto recapito all’indirizzo del destinatario. Sotto il profilo della prova della ricezione della comunicazione, si deve ritenere che il relativo onere non possa che essere riferito alla banca. A tal fine, non v’è dubbio che il ricevimento, da parte del cliente, dell’estratto conto dal quale avrebbe appreso l’applicazione da parte della banca della nuova commissione (il corrispettivo sull’accordato) non sia tale da integrare comunicazione ai sensi dell’art. 118 TUB.