La mancata produzione del contratto di adesione al Fondo pensione non risulta circostanza determinante al fine di accogliere la domanda del cliente – il quale, dichiarando di non aver mai sottoscritto il suddetto contratto, contesti la legittimità degli addebiti sul proprio conto corrente dalla banca quali rate del Fondo – laddove appaia indiscutibile che il cliente fosse a conoscenza dell’esistenza del contratto di adesione al Fondo pensione e, parimenti, degli addebiti delle rate mensili sul proprio conto corrente, essendo stata dalla banca allegata: a) una disposizione, sottoscritta dal cliente, di variazione del conto corrente su cui addebitare la rata mensile del Fondo pensione; b) il regolare invio al cliente, in qualità di iscritto al fondo, delle comunicazioni periodiche relative ad un periodo significativamente lungo (nel caso di specie, periodo 2001-2008). In questa prospettiva. In una simile ipotesi, infatti, ben può comunque configurarsi una gestione d’affari altrui ex artt. 2028 e ss. cod. civ. da parte della banca.