Deve ritenersi contraria alla normativa primaria e secondaria in materia di trasparenza delle operazioni bancarie la clausola contenuta nel contratto di conto corrente la quale non definisca le modalità di calcolo della “Commissione di massimo scoperto”, ma si limiti ad indicare un’aliquota dello 0,20% da applicarsi sia sullo “scoperto garantito” che allo “scoperto non garantito”. Tale clausola, infatti, contrasta in primo luogo con il disposto dell’art. 117, comma 4, Tub ai sensi del quale, a pena di nullità, “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. In secondo luogo, viola le corrispondenti prescrizioni di maggiore dettaglio contenute nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, ed in particolare (facendo riferimento alle Istruzioni vigenti all’epoca dei fatti) la Sezione III, § 3 (Contenuto dei contratti) e la Sezione IV, § 3 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del Titolo X, Capitolo 1, delle Istruzioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 229/1999.