Nel contesto di un contratto di finanziamento, solo una volta erogati i fondi che ne costituiscono l’oggetto è possibile dare avvio al piano di ammortamento e al meccanismo di produzione di interessi, non a caso qualificati, sotto il profilo della loro natura, come “corrispettivi”, costituendo, per l’appunto, il corrispettivo per il godimento di somme da parte del prenditore del credito (in ragione di tale principio il Collegio ha accolto la domanda dei ricorrenti avente ad oggetto la riemissione del piano di ammortamento e la rettifica del termine iniziale di decorrenza degli interessi di un contratto di finanziamento stipulato dai medesimi con l’intermediario resistente, in ragione della tardiva messa a disposizione, rispetto a quanto pattuito in contratto, della somma erogata).