Se l’estinzione del credito e la sua conseguente perdita è avvenuta con l’emissione delle note di credito, per compiere correttamente l’operazione di deduzione delle suddette perdite ai sensi dell’art. 101 cit. occorre che il contribuente spieghi la scelta della emissione stessa delle note di credito.
Occorre cioè illustrare se ciò costituisce la conseguenza di una cessione (onerosa), o di una transazione o remissione (in questo caso indicandone le ragioni), o che il credito si sia estinto. In altri termini, occorre dimostrare comunque che, prima di rinunciare a quel credito, il creditore abbia tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose.
Al di fuori di tale ipotesi la disponibilità del credito, la sua estinzione e l’appostazione della perdita nel conto economico rimarrebbe alla mercé dell’imprenditore-contribuente, fuori da ogni disciplina fiscale desumibile dall’art. 101 o dall’art. 106 del d.P.R. n. 917 del 1986.