Posto che il concetto di rinegoziazione ha carattere empirico, si deve osservare come gli scopi perseguiti dalla normativa primaria di cui al D.L. 185/2008 (convertito in L. 2/2009) facciano ritenere che la distinzione tra l’applicazione della soglia del 4% alla quale ridurre il tasso effettivo di interessi applicato alle rate con scadenza nel 2009 e l’applicazione della soglia costituita dal tasso di rinegoziazione si giustifica solo quando la rinegoziazione stessa abbia introdotto modifiche tali all’assetto di interessi precedentemente concordato da far ritenere che la banca ed il cliente abbiano anticipato le finalità perseguite dal legislatore stesso tese ad arrecare sollievo ai mutuatari “prima casa” in un anno di difficile congiuntura economica.