L’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 2/2009, con riferimento sia alle CMS che alla commissione di messa a disposizione fondi, prevede esplicitamente che i contratti in corso “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. Ne consegue che l’introduzione – in un contratto di conto corrente affidato già in essere al momento dell’entrata in vigore della suddetta disposizione – di una commissione di “Disponibilità immediata fondi – DIF” in sostituzione di una precedentemente esistente “commissione di massimo scoperto”, che avvenga mediante il meccanismo di modifica unilaterale del contratto di cui all’art. 118 TUB, deve ritenersi perfettamente legittima.