La banca non può, sull’assunto di aver dato esecuzione ad un bonifico anche solo per un errore materiale, stornare la somma accreditata sul conto del proprio cliente in esecuzione dell’ordine. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi riconducibile ad una situazione del conto che, in assenza di tale storno, non avrebbe presentato i presupporti per procedere alla segnalazione stessa.