Laddove, a fronte della richiesta di chiusura dei conti correnti del 14.1.2010, l’intermediario riscontro detta richiesta con lettera datata 15.3.2010 e quindi in ritardo e, peraltro, solo dopo la presentazione dei ricorsi all’ABF, affermando altresì di non aver potuto procedere alla chiusura del conto intestato alla cliente non avendo questa comunicato le modalità con cui intendeva ricevere il saldo al netto delle spese di chiusura, deve ritenersi non adottato da parte dell’intermediario un comportamento di tempestiva e fattiva collaborazione, in correlazione con il dovere di cooperazione che, in tema di esecuzione del contratto, è imposto a ciascuna parte al fine di preservare gli interessi dell’altra parte.
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