Laddove dall’esame del foglio di sottoscrizione dell’investimento emerga che l’investimento di cui si tratta è «vincolato a scadenza che prevede l’accredito trimestrale degli interessi maturati», ne deriva che l’obbligo della banca ha ad oggetto l’accredito degli interessi, fermo restando che la scelta del meccanismo di storno della quota capitale e successivo riaccredito della medesima maggiorata degli interessi maturati, pur rientrando nella discrezionalità dell’intermediario, deve comunque tenere indenne il cliente dalla impossibilità di utilizzare il conto.