WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Dossier

Trasparenza | Contratti bancari in genere | Violazione | Richiesta di copia della documentazione

Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.749

29 Giugno 2011

La mancata comunicazione della documentazione da parte dell’intermediario può integrare una violazione dell’art. 119, comma 4, del T.U.B. ai sensi del quale “Il cliente […] [ha] diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi anni”. Tale norma esplicita l’obbligo di buona fede contrattuale, inteso come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici impegni contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi della controparte.


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter