La mancata comunicazione della documentazione da parte dell’intermediario può integrare una violazione dell’art. 119, comma 4, del T.U.B. ai sensi del quale “Il cliente […] [ha] diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi anni”. Tale norma esplicita l’obbligo di buona fede contrattuale, inteso come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici impegni contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi della controparte.
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