Alla luce dell'applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1370 c.c., per il quale le condizioni inserite in moduli o formulari s’interpretano, nel dubbio, a favore della parte non predisponente, deve ritenersi che, in mancanza di idonea comunicazione del regime commissionale in concreto applicato dall’intermediario, il cliente può avere legittimamente fatto affidamento su quanto emergente dalla documentazione in suo possesso. Diversamente non appare corretto, al fine di giustificare l’applicazione degli oneri non previsti contrattualmente, il richiamo agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. n. 385/1993, sul presupposto che il servizio contestato non fosse specificamente contemplato e disciplinato nel contratto sottoscritto dal cliente e fosse, quindi, soggetto alle condizioni pubblicizzate nei fogli informativi.