Nell’esecuzione dell’ordine di pagamento trasmessi on line la diligenza della banca deve essere apprezzata anche in relazione al dovere di informare tempestivamente il cliente dell’esecuzione dell’incarico in coerenza con quanto previsto dall’art. 1712, comma 1, c.c., il quale obbliga il mandatario a comunicare senza ritardo al mandante l’esecuzione del mandato affinché egli possa regolarsi in relazione allo stato di attuazione dell’incarico conferito, oltre che sorvegliare l’operato del gestore e controllare se l’incarico medesimo sia stato o meno correttamente eseguito. Tale obbligo di comunicazione si estende anche il compimento di tutti gli atti esecutivi del mandato, la cui notizia possa ritenersi utile per il mandante, oltreché all’eventuale impossibilità di dare esecuzione al mandato. Ne consegue che, a fronte dei ripetuti ordini rifiutati, l’intermediario, in quanto operatore qualificato, deve attivarsi ed informare, anche attraverso un messaggio di errore, il cliente ordinante.