Appare giustificata la revoca della carta di credito a norma del Regolamento Interno nonché dell’art. 33 Cod. cons., secondo cui la banca ha inteso dichiarare nulla la carta in ragione di un giustificato motivo, quest’ultimo potendo senz’altro darsi per l’incapienza del conto corrente del cliente alla data di addebito del saldo mensile risultante dal rendiconto della carta di credito. In tal senso, un giustificato motivo di recesso ben può essere determinato anche da un singolo e non trascurabile inadempimento dell’utente della carta.