Nel contesto dell’operazione di pagamento realizzata tramite RID, la posizione che viene assunta dall’intermediario ricevente si atteggia, rispetto al proprio cliente – titolare del conto su cui avviene la rimessa e beneficiario del pagamento il cui titolo risiede nel rapporto sostanziale che intercorre con il cliente dell’intermediario ordinante –, alla stregua dell’adiectus solutionis causa di cui ragiona l’art. 1188 cod. civ.. L’intermediario ricevente è, insomma, nulla più di un soggetto incaricato di ricevere un pagamento di cui beneficiario, in termini giuridici prima ancora che economici, è soltanto il proprio cliente. Ne consegue il vizio di legittimazione dell'intermediario nei confronti della domanda del cliente che non tenda genericamente a far accertare una responsabilità dell’intermediario ricevente la rimessa per errori o negligenze nell’espletamento di quelle attività necessarie ad assicurarne il buon fine, ma, diversamente, miri solo a far accertare il carattere di indebito oggettivo della prestazione ricevuta dal cliente dell’intermediario. In tale ipotesi, infatti, la legittimazione passiva non può spettare ad altri che non sia colui che ha beneficiato, in termini giuridici ed economici, della prestazione non dovuta.