Con Risposta n. n. 867 del 28 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicabilità del regime di cui all’articolo 87 del Tuir (Plusvalenze esenti) con riferimento alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, ai fini del regime di deducibilità fiscale, in capo al soggetto erogante, della remunerazione degli strumenti finanziari, l’indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell’impresa riguardi unicamente l’an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all’esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell’emittente o di altra società del gruppo).