Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l’attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l’impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie.
Tanto più quando la scissione, come accaduto nel caso di specie, avvenga mediante conferimento di tutti gli elementi attivi alla società beneficiaria, in quanto tale manovra assume i connotati dell’operazione distrattiva per l’assenza di un concreto vantaggio economico e per l’impossibilità di continuare l’attività di impresa da parte della società fallita