L’art. 119, D.lgs. n. 385/1993 (Comunicazioni periodiche alla clientela), secondo cui il cliente “ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, fa riferimento anche a situazioni soggettive che, seppur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della Banca ed al suo successore prescindendo dall’attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce. Infatti, il diritto del cliente ad ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, dovendosi escludere che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all’esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale con l’istituto di credito (ben potendo, per esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della Banca).