L’avvenuto riconoscimento della precedenza processuale in cui si risolve la prededuzione al credito concernente la prestazione professionale non può che estendersi ai crediti, quali quelli per rivalsa I.V.A. e oneri previdenziali, che con esso condividano il titolare, il fatto generatore e la funzione, giacché la valutazione di funzionalità prevista dall’art. 111, comma 2, l. fall. non può che condurre, rispetto a simili crediti, a un unico e coincidente approdo.