sopraindicati), appare riconducibile alla previsioni di cui alla seconda parte del comma 1° dell’art. 2/bis , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009. La sua applicazione, quindi, è da ritenersi legittima, quantunque impeditiva della contemporanea introduzione di una commissione di massimo scoperto. La seconda parte del comma 1° citato richiede infatti che la commissione di messa a disposizione sia “onnicomprensiva”, il che esclude la possibilità che nello stesso contratto convivano entrambe le tipologie di commissione.