Deve ritenersi conforme all’art. 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2., la CMS applicata dalla banca per la quale “Le parti convengono che la commissione di massimo scoperto concordata , verrà applicata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, comunque entro il limite di fido concesso e qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni; ciò in conformità all’art. 2 bis del d.l. 185/2008 con conv. con legge 2/2009”.