Al fine di favorire i rapporti tra clientela ed intermediari, si evidenzia come, riferimento alla documentazione precontrattuale di trasparenza, non appaia adeguata a consentire al cliente di avere piena consapevolezza dell’incidenza delle sue successive scelte contrattuali la descrizione in termini di piena facoltatività della formula assicurativa contenuta nel foglio informativo relativo al contratto di mutuo offerto. Questo in considerazione del fatto che, in determinate circostanze dipendenti dal merito creditizio del richiedente, la sottoscrizione di prodotti assicurativi può risultare in realtà determinante per la concessione del finanziamento (nel caso di specie, il suddetto foglio informativo prevedeva che “Per tutte le tipologie di mutuo può ricorrere, sotto forma di adesione facoltativa, una formula assicurativa denominata […] disponibile in due versioni: [(i)] che si configura come un pacchetto inscindibile di garanzie assicurative del ramo vita e del ramo danni a copertura dei seguenti rischi morte da infortunio o malattia, invalidità totale permanente da infortunio o malattia, disoccupazione, ricovero ospedaliero e inabilità temporanea totale; [(ii)] con copertura dei seguenti rischi: morte da infortunio o malattia”).