L’esercizio dello ius variandi riconosciuto agli intermediari ex art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.). L’onere della prova circa l’invio della suddetta comunicazione grava sulla banca. Laddove dalla documentazione prodotta non sia possibile accertare la data in cui il cliente ha ricevuto tale comunicazione, anche ai fini del puntuale rispetto dei termini di preavviso previsti dall’art. 118 del TUB (30 giorni prima della decorrenza delle condizioni), quindi, deve ritenersi che tra le parti continuino a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite.