Laddove la revoca dell’ordine periodico che la cliente aveva dato alla intermediaria in data 30 gennaio 2009 risulti datata l’11 novembre 2009, mentre il bonifico risulti eseguito, secondo le disposizioni della cliente, nel primo giorno del mese di novembre, è evidente che la revoca non poteva sortire i suoi effetti propri retroattivamente. Né rilevanza alcuna ha la circostanza che l’esecuzione del bonifico avvenne, sia pure in esecuzione dell’ordine della cliente, nonostante il c/c non presentasse un saldo sufficiente (nel caso di specie, la medesima situazione si era verificata nel mese precedente e la banca aveva eseguito l’ordine di bonifico “al fine di non danneggiare la cliente”, tant’è che non aveva – come nel mese successivo – preteso le spese di interessi a debito).