Posto che la funzione del documento di sintesi consiste nel riportare “in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio” (Sez. II, § 7 Disp. Trasparenza), è a quest’ultimo e non al foglio informativo che occorre riferirsi per accertare quali, fra le diverse condizioni praticate dalla banca alla generalità della clientela, siano specificamente applicate al singolo cliente. La mancata previsione della voce di spesa (nel caso di specie, spese telefoniche) nel documento di sintesi prodotto dalla banca ne esclude la possibilità di applicazione, con conseguente ordine di restituzione al cliente della relativa voce di spesa.