L’Arbitro Bancario Finanziario è incompetente a decidere delle domande aventi ad oggetto operazioni in “fondi”, i quali rientrano nell’ambito dei servizi e delle attività di investimento, il quali, ai sensi della Sez. I Par. 4 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, devono ritenersi escluse dalla competenza dello stesso Arbitro.