In tema di danno non patrimoniale conseguente ad illegittima segnalazione in “Centrali Rischi Private”, espressamente considerato risarcibile dall’art. 15 del d.lgs. 196/2003, deve ritenersi che lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito costituisce un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto base per la presunzione delle conseguenze dannose.