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Dossier

Utilizzo fraudolento | Responsabilità del cliente | Bancomat

Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.488

29 Giugno 2011

 

Al fine di valutare il rispetto da parte del cliente dei doveri di custodia del PIN relativo ad una tessera Bancomat, si evidenzia come lo stretto lasso di tempo intercorso fra il furto della borsetta e i prelievi fraudolenti appare circostanza di per sé idonea a far presumere che il PIN non solo fosse contenuto nella borsetta rubata (fattore questo, di per sé, non dirimente al fine dell’affermazione della sussistenza di una colpa della cliente), ma fosse altresì facilmente individuabile e relazionabile alla carta bancomat. Ne consegue, il tale ipotesi, la responsabilità del titolare della carta per le operazioni di prelievo/pagamento effettuate prima della notificazione del furto alla banca.


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